Struttura e composizione del rendiconto condominiale

La legge n.220/2012 nel nuovo articolo 1130-bis c.c. disciplina la struttura del rendiconto condominiale dettandone il contenuto “contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica” e la composizione “si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.

Gli elementi costitutivi il contenuto del rendiconto sono quelli:

  • che hanno incidenza sulla cassa contabile in termini di entrate/uscite;
  • che hanno incidenza sul piano del patrimonio del condominio;
  • che concernono i fondi disponibili e le eventuali riserve;
  • che hanno incidenza sui rapporti in corso e sulle eventuali questioni pendenti.

 

Gli elementi che compongono il rendiconto sono:

  • Il registro di contabilità;
  • Il riepilogo finanziario;
  • La nota sintetica esplicativa

Infine, da una lettura correlata dell’art. 1130 -bis c.c. con l’art. 1135 c.c. e l’art. 63 disp. att. c.c. discende la necessaria presenza di uno stato di ripartizione.

La documentazione carente delle  non risponde al necessario dettato normativo – se non per la presenza degli stati di ripartizione – avendo presentando esclusivamente un conto economico analitico strutturato nel classico modello di bilancio verticale la cui presentazione è peraltro facoltativa.

Verifica della completezza: il fascicolo di rendicontazione è completo se presenta tutti i seguenti documenti:

  1. registro di contabilità;
  2. riepilogo finanziario strutturato in:
  3. a) un conto entrate/uscite;
  4. b) una situazione patrimoniale;
  5. c) un documento riepilogativo dei fondi e delle riserve disponibili.

III. nota sintetica esplicativa;

  1. scritture di epilogo (conto economico, conto flussi);
  2. scritture di sintesi (situazione patrimoniale);
  3. conto economico analitico/bilancio verticale;

VII. stato di ripartizione;

La mancanza di uno o più elaborati costituisce rilievo o limitazione alla verifica della contabilità. Nel caso di specie si segnalano i seguenti rilievi o limitazioni:

 

  • assenza riepilogo finanziario
  • assenza nota sintetica esplicativa
  • assenza scritture di epilogo complete
  • assenza scritture di sintesi complete

Tanto basta a rendere la documentazione inattendibile pregiudicando i principi contabili della completezza informativa, della verità e della correttezza.