La legge n.220/2012 nel nuovo articolo 1130-bis c.c. disciplina la struttura del rendiconto condominiale dettandone il contenuto “contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica” e la composizione “si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
Gli elementi costitutivi il contenuto del rendiconto sono quelli:
- che hanno incidenza sulla cassa contabile in termini di entrate/uscite;
- che hanno incidenza sul piano del patrimonio del condominio;
- che concernono i fondi disponibili e le eventuali riserve;
- che hanno incidenza sui rapporti in corso e sulle eventuali questioni pendenti.
Gli elementi che compongono il rendiconto sono:
- Il registro di contabilità;
- Il riepilogo finanziario;
- La nota sintetica esplicativa
Infine, da una lettura correlata dell’art. 1130 -bis c.c. con l’art. 1135 c.c. e l’art. 63 disp. att. c.c. discende la necessaria presenza di uno stato di ripartizione.
La documentazione carente delle non risponde al necessario dettato normativo – se non per la presenza degli stati di ripartizione – avendo presentando esclusivamente un conto economico analitico strutturato nel classico modello di bilancio verticale la cui presentazione è peraltro facoltativa.
Verifica della completezza: il fascicolo di rendicontazione è completo se presenta tutti i seguenti documenti:
- registro di contabilità;
- riepilogo finanziario strutturato in:
- a) un conto entrate/uscite;
- b) una situazione patrimoniale;
- c) un documento riepilogativo dei fondi e delle riserve disponibili.
III. nota sintetica esplicativa;
- scritture di epilogo (conto economico, conto flussi);
- scritture di sintesi (situazione patrimoniale);
- conto economico analitico/bilancio verticale;
VII. stato di ripartizione;
La mancanza di uno o più elaborati costituisce rilievo o limitazione alla verifica della contabilità. Nel caso di specie si segnalano i seguenti rilievi o limitazioni:
- assenza riepilogo finanziario
- assenza nota sintetica esplicativa
- assenza scritture di epilogo complete
- assenza scritture di sintesi complete
Tanto basta a rendere la documentazione inattendibile pregiudicando i principi contabili della completezza informativa, della verità e della correttezza.